Mozziconi di sigarette per strada: il decreto su multe e sanzioni
Il decreto 15 febbraio 2017, recante “Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni”, disciplina la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.
Ai sensi dell’art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate per l’attuazione di campagne di informazione su scala nazionale nonche’ per le altre finalita’ di cui all’art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2.
Il restante cinquanta percento dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Tali somme sono impiegate, in via prioritaria, per le attivita’ di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonche’ nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonche’ per le campagne di informazione su scala locale. 3.
Per la gestione delle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni versano la quota indicata al comma 1, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28, trattenendo la quota indicata al comma 2 e dando conto, nel rendiconto di gestione, dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione. 4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facolta’ di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attivita’ svolte in attuazione del presente decreto.
Alcune informazioni aggiuntive in questo allegato.