Come funzionerà il nuovo Servizio Civile Universale?

     



Dopo la pubblicazione in GU del decreto legislativo 40/2017 che entrerà in vigore il prossimo 18 aprile vediamo come funzionerà il nuovo Servizio Civile Universale.

Si tratta di una novità che interesserà i giovani tra i 18 e i 28 anni i quali potranno partecipare ad iniziative finalizzate alla difesa non armata rivolte a promuovere, ad esempio, attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura dell’innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli.

I giovani, e questa è una delle novità principali, potranno prestarlo sia presso enti territoriali sia presso enti pubblici ma anche presso qualsiasi ente o organizzazione privata senza scopo di lucro (si pensi in particolare ad onlus o associazioni che si dedicano all’assistenza di disabili, anziani, indigenti, minori o comunque soggetti in condizione di fragilità economica o sociale). Con possibilità, peraltro, di essere svolto anche al di fuori del territorio italiano. Gli enti terzi presso i quali i giovani potranno essere impegnati dovranno essere tuttavia accreditati preventivamente dallo Stato. Si aderirà attraverso un bando pubblico che fisserà il contingente numerico con un meccanismo di programmazione, di norma triennale, al quale potranno partecipare anche cittadini dell’Unione europea e soggetti ad essi equiparati ovvero stranieri regolarmente soggiornanti o partecipanti ad un programma di volontariato.


Lo stato giuridico


I giovani impiegati nel servizio civile universale avranno, inoltre, uno status giuridico ad hoc con particolari benefit sul trattamento retributivo (le somme erogate non saranno sottoposte ad alcun prelievo fiscale nè previdenziale) fermo restando che il rapporto di servizio non potrà essere assimilato ad un rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata (e non comporta, pertanto, la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità). La durata del servizio civile sarà ricompresa tra un minimo di otto mesi ed un massimo di un anno e dovrà essere svolta in modo tale da contemperare le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l’espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Dal punto di vista previdenziale i giovani impiegati in progetti di servizio civile potranno procedere al riscatto oneroso del periodo di lavoro prestato (in quanto il periodo non sarà coperto da contribuzione obbligatoria) a condizione che i periodi non siano coperti da contribuzione di altra natura. Inoltre tramite lo svolgimento del servizio civile si potranno riconoscere dei crediti formativi utili ai fini del percorso universitario e/o lavorativo.


La formazione


Agli operatori volontari sarà assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento. Per quanto riguarda l’orario di svolgimento del servizio da parte dell’operatore volontario il decreto prevede l’articolazione di un impegno settimanale complessivo di venticinque ore, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore. Non potranno accedere al servizio civile i soggetti che hanno gia’ svolto il servizio civile nazionale con la precedente normativa e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.

Rispondi