Car pooling: la mia poposta di legge per riconoscere l’infortunio in itinere

     




CAR POOLING


Riconoscere l’infortunio in itinere
Pdl Zardini prevede la copertura assicurativa nel percorso casa-lavoro


Roma, 29 Novembre 2017


Estendere la copertura assicurativa prevista per gli infortuni sul lavoro a quanti utilizzano il car pooling nel tragitto casa – lavoro e viceversa. Lo prevede una proposta di legge presentata questa settimana dal deputato del Partito Democratico Diego Zardini.

«Riconoscere l’infortunio in itinere anche per coloro che usano il car pooling», spiega Zardini, «risponde alle esigenze sociali ed economiche di uno Stato moderno che pone attenzione all’impatto ambientale – inquinamento acustico, atmosferico ed emissione di gas serra, ai costi legati alla mobilità urbana con veicoli privati, alla tutela della salute dei cittadini in termini di aspettativa di vita più lunga e riduzione dello stress, al decongestionamento del traffico».

Attualmente, la normativa prevede la copertura assicurativa solo per il conducente del mezzo di trasporto privato, mentre nulla si dice di quei lavoratori che decidono di condividere in gruppo il mezzo di trasporto nel percorso casa – lavoro.

«La normativa risale al 1964», sottolinea Zardini, «è chiaro che in 53 anni le modalità di spostamento delle persone hanno subito profonde modifiche, come è evidente la necessità di incoraggiare ogni forma di trasporto alternativo al mezzo privato per ridurre l’inquinamento e abbreviare i tempi degli spostamenti, soprattutto nei grandi centri urbani».

Tra le modalità alternative, il car pooling è tra quelle che più assicura flessibilità, riduzione dei costi e rapidità. «E’ un fenomeno che si è affermato negli anni», prosegue il deputato, «soprattutto dove non esistono alternative valide di trasporto con i mezzi pubblici. Per questo credo sia venuto il tempo di adeguare la normativa in materia e comprendere nella copertura assicurativa le ormai decine di migliaia di persone che in tutto il Paese, ogni giorno, contribuiscono ad alleggerire il traffico, a ridurre i livelli di inquinamento e ad alleggerire la bilancia energetica italiana».

La proposta di legge introduce una modifica del comma terzo dell’articolo 2 del D.P.R. 30.6 1965, n. 1124 al fine di prevedere la possibilità di riconoscere l’infortunio in itinere anche nel caso in cui si utilizzi un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (car pooling). In questo caso l’utilizzo di tale servizio deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell’inquinamento e dei costi del trasporto.
Inoltre, si modifica l’ultimo periodo del comma terzo dell’articolo 2 del D.P.R. 30.6 1965, n. 1124 allo scopo di prevedere che “in ogni caso” siano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.


Articolo AGV Il Velino
Articolo Ferpress

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