Approvata alla Camera la legge sui piccoli comuni, la montagna e il recupero dei centri storici

     

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Dopo aver fatto parte del Comitato dei Nove, Mercoledì 29 settembre, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il disegno di legge con le “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici”.
Si tratta di un testo di legge che fa dei territori dei piccoli Comuni una fase avanzata e moderna del Paese, riconoscendo la peculiarità di tali realtà ed intervenendo su aspetti cruciali come i servizi – scuole, trasporti, uffici postali – e lo sviluppo economico. Un’opportunità, dunque, per tutto il Paese per un’idea di sviluppo che punta sui territori e sulle comunità, che coniuga storia, cultura e saperi tradizionali con l’innovazione, le nuove tecnologie e la green economy. I 5.585 Piccoli Comuni amministrano più della metà del territorio nazionale, in essi vivono oltre 10 milioni di italiani. Non sono un’eredità del passato, ma una grande occasione per difendere la nostra identità, le nostre qualità e proiettarle nel futuro. Si tratta in un risultato molto importante e il voto unanime dell’Aula dimostra come i tre anni di lavoro sul disegno di legge non siano stati spesi invano, considerando che inizialmente il M5S era per l’abrogazione dei piccoli Comuni.
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Le principali  misure contenute nel disegno di legge:

  • Lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, destinati a finanziare interventi in tutela dell’ambiente e dei beni culturali, mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza delle scuole, l’acquisizione delle case cantoniere e ferrovie disabitate per realizzare circuiti turistici e promuovere la vendita di prodotti locali;
  • L’istituzione di centri multifunzionali per la fornitura di servizi in materia ambientale,sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli;
  • La possibilità di realizzare, anche in forma associata e d’intesa con la Regione, iniziative per sviluppare l’offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, attraverso la rete capillare degli uffici postali;

  • La semplificazione e l’accesso a norme che consentono la diffusione della banda ultralarga nelle aree cosiddette a fallimento di mercato;

  • Il riconoscimento ai piccoli Comuni della funzione di sviluppo socio-economico del loro territorio, da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata attraverso le Unioni di Comuni e le Unioni montane di Comuni;
  • Agevolazioni nella rete dei trasporti delle aree rurali e montane. Per questi territori la legge predispone un Piano per i trasporti con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, e con i comuni capoluogo di provincia e regione e un Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all’informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.
  • Recupero e riqualificazione dei centri storici, mediante interventi integrati che prevedano il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio, promuovendo la creazione di alberghi diffusi in una logica di efficientamento energetico e di antisismica secondo la metodologia delle “Green Communities”.
  • Il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile. La legge prevede una serie di norme per facilitare e promuovere la vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, cioè quelli per i quali le aree di produzione e trasformazione sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e in assenza di intermediari commerciali.

Qui si può leggere la scheda di lettura della Camera dei Deputati con le principali novità riguardanti il ddl.

 

 

 

 

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