Reddito di Inclusione: bonus ampliato

     




Il reddito di inclusione viene esteso a tutte le famiglie in condizione di difficoltà economica a prescindere dalla condizione familiare.


Via all’allargamento del Reddito di inclusione (ReI), che verrà erogato dal 1° gennaio 2018, e l’Inps si attrezza per garantire agli aventi diritto il nuovo sussidio contro la povertà: da Venerdì 1 Dicembre sarà infatti possibile presentare all’istituto la domanda per accedere al beneficio economico.

La legge di bilancio amplia i beneficiari del reddito di inclusione dal prossimo anno. Dopo le critiche piovute per la scarsità delle famiglie coinvolte nella misura l’articolo 25 del testo del disegno di legge di bilancio per il 2018 apporta tre correzioni importanti circa la platea dei destinatari che dal prossimo anno potranno beneficiare del sostegno al reddito.

Come noto il Dlgs 147/2017 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (le domande potranno essere presentate a partire dal 1° dicembre 2017). Come noto per accedere al REI saranno necessarie tre ordini di condizioni: una legata alla cittadinanza e soggiorno del richiedente (il REI può essere concesso ai cittadini italiani e comunitari; familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro; titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente; cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni); una seconda legata allo status familiare (potranno godere del REI, in sede di prima applicazione, i nuclei familiari con figli minori o con disabilità o con donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultracinquantacinquenni a causa di licenziamento); la terza legata all’accertamento di una condizione di bisogno economico legata al mancato superamento di un determinato livello ISEE e al rispetto di taluni requisiti sul tenore di vita.


Ammessi anche i disoccupati ultra55enni per qualsiasi natura


Ebbene la prima modifica della legge di bilancio sopprime il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione – per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione – del componente di età pari o superiore a 55 anni.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018 quali requisiti transitori per accedere al ReI in fase di prima attuazione rimangono: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione. Ad esempio, anche gli ultra55enni la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza del contratto a termine in un primo tempo esclusi, avranno diritto alla REI (a condizione naturalmente di rispettare gli altri requisiti economici e di tenore di vita).


Dal 1° Luglio 2018 la prestazione sarà estesa a tutte le famiglie


La seconda modifica estende dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari a tutte le famiglie in condizioni di difficoltà economica: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche. Da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovranno quindi solo risultare in possesso dei requisiti cittadinanza e soggiorno, di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 147/2017. La novità è degna di nota perchè consentirà l’accesso al REI anche ai nuclei familiari che non hanno un minore, un disabile, un disoccupato ultra55enne o una donna in stato di gravidenza, e la misura assumerà carattere universale.


Più alto il beneficio economico per le famiglie numerose


La terza modifica proposta nella Legge di Bilancio per il 2018 è l’incremento del massimale annuo riferito alla componente economica del ReI del dieci per cento rispetto al valore dell’assegno sociale.


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